Bonus domotica 65%: nuove precisazioni nella Guida al modello 730/2017

Sabato, 20 Maggio 2017

La campagna per la dichiarazione dei redditi si arricchisce della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017 che fornisce nuovi chiarimenti sulla detraibilità delle spese per il "building automation". Facciamo il punto.

Come noto la legge di stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 88) ha esteso la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale del 65% all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi elettronici, elettrici e meccanici che consentano la gestione automatica personalizzata a distanza degli impianti di riscaldamento, climatizzazione estiva e di produzione di acqua calda sanitaria di unità abitative.

L’Agenzia delle Entrate è già intervenuta l’anno scorso con la circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, chiarendo che a partire dal 1° gennaio 2016 è possibile usufruire dell’agevolazione di imposta anche nell’ipotesi in cui l’acquisto, l’installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica, nè è previsto un importo massimo di spesa ammissibile.

È però necessario che le spese in questione siano relative a dispositivi che migliorano e/o monitorano le prestazioni energetiche di un edificio, coerentemente agli obiettivi previsti dalla norma. Lo sconto di imposta non riguarda pertanto qualsiasi impianto di domotica, come vedremo nel riepilogo riportato a fine articolo.

Il “bonus domotica” nella Guida dell’Agenzia delle Entrate al modello 730/2017

Nel frattempo è partita la campagna dichiarativa 2017, recentemente arricchitasi della Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E nella quale l’Agenzia delle Entrate analizza rigo per rigo, la dichiarazione di quest’anno (modello 730/2017) con particolare riferimento alle spese detraibili, agli oneri deducibili e ai crediti d’imposta. Si tratta di una Guida alla dichiarazione dei redditi del 2016 destinata, da un lato, agli operatori dei CAF e ai professionisti abilitati ad apporre il visto sul 730, dall’altro agli uffici delle Entrate, impegnati sui controlli documentali. La circolare contiene un elenco della documentazione che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato al fine dell’apposizione del visto di conformità: si tratta di un aspetto di estrema importanza, in quanto in sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste e fermo restando che non potranno essere richiesti documenti già in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

In particolare per i Dispositivi multimediali (Righi E61 – E62 col. 1 cod. 7), la Circolare interviene con una serie di precisazioni.

Interventi e spese agevolabili

La detrazione spetta per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di “building automation” degli impianti termici degli edifici. Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.

Limiti di detrazione

Precisiamo che la detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 % dell’intero importo della spesa sostenuta, senza alcun tetto, come sembrerebbe dalla lettura della circolare:

“Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, spetta una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse.”

Un’ulteriore precisazione della nuova circolare riguarda l’installazione dei dispositivi multimediali effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all‘installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), che è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante. Inoltre, come abbiamo anticipato in apertura, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).