Ecobonus 65% per microcogeneratori, ecco come ottenerlo

Giovedì, 05 Aprile 2018

Enea: agevolabili quelli in sostituzione di impianti esistenti con un risparmio di energia primaria maggiore del 20%

Come ottenere l’ecobonus 65% per i microcogeneratori, quali requisiti tecnici deve possedere l’impianto e quali documenti bisogna conservare.

A spiegarlo l’Enea nel Vademecum sui microcogeneratori che da quest’anno, grazie alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, usufruiranno della detrazione 65%.

Efficienza energetica e microcogeneratori: i requisiti tecnici

L’Enea ha specificato che, per beneficiare dell’agevolazione, l’intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Inoltre, tutta l’energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

Infine, per impianti di potenza termica utile complessiva> 100 kW il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate.

Il limite massimo di spesa ammissibile è di 100 mila euro e sono agevolabili le spese per:

- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con una caldaia a condensazione;

- interventi per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

Ecobonus 65% per i microcogeneratori: la documentazione

E’ necessario trasmettere esclusivamente attraverso l’apposito sito web dell’Enea (finanziaria2018.enea.it) la 'Scheda descrittiva dell'intervento'.

La documentazione da conservare c’è:

- asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra; - dichiarazione del fornitore (o produttore) dell’unità di micro-cogenerazione dalla quale si abbia evidenza delle prestazioni energetiche e in cui si attesti l’assenza di dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata, altre situazioni di funzionamento modulabile che determinano variazioni del rapporto energia elettrica/energia termica.

Ricordiamo che per accedere al bonus è necessario che, alla data della richiesta di detrazione, l’edificio su cui si opera si esistente, in regola con il pagamento di eventuali tributi e dotato di impianto termico.