Contabilizzazione del calore, i nuovi obblighi e le scadenze

Venerdì, 11 Gennaio 2019

DAL 25 OTTOBRE 2020 SI POTRANNO INSTALLARE SOLO CONTABILIZZATORI DI CALORE GESTIBILI DA REMOTO E DAL 2027 TUTTI GLI APPARECCHI INSTALLATI DOVRANNO ESSERE SOSTITUITI PER GARANTIRE LA CONSULTAZIONE DA REMOTO

Dal 25 ottobre 2020 si potranno installare solo contabilizzatori di calore gestibili da remoto e dal 2027 tutti gli apparecchi installati dovranno essere sostituiti per garantire la consultazione da remoto.

È quanto stabilito dalla Direttiva UE 2018/2002 sull’efficienza energetica (EED) del 18 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica che aveva introdotto l’obbligo di installare i contabilizzatori di calore nei condomini. In ogni caso con questa nuova direttiva

  • i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto;
  • entro il 1° gennaio 2027 tutti i contabilizzatori in uso e quindi installati dovranno avere la capacità di lettura da remoto. Questo significa che è necessario sostituire tutti gli apparecchi installati che non rispondono ala lettura da remoto.

Leggendo il provvedimento si evince che solo in caso di impossibilità tecnico-economica accertata sarà possibile non applicare la direttiva sia per quanto richiesto nel 2020, sia nel 2027.

Gli Stati membri sono liberi di decidere se le tecnologie a lettura mobile (modalità walk-by o drive-by) debbano essere considerate o meno leggibili da remoto. Per la lettura dei dispositivi leggibili da remoto non è necessario l’accesso ai singoli appartamenti o alle singole unità.

Efficienza energetica: obiettivo del 32,5% al 2030

La direttiva UE 2018/2002 sull’efficienza energetica – che fa parte delle misure del Clean Energy Package approvate in questi mesi – stabilisce un insieme di misure che hanno l’obiettivo di promuovere l’efficienza energetica all’interno dell’Unione Europea al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi: 20% per il 2020 e almeno il 32,5% per il 2030.