Dichiarazione di conformità: obbligo di progettazione

Martedì, 12 Dicembre 2017

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA REGOLA DELL’ARTE, COSÌ DENOMINATA DALL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO 27 MARZO 2008, N 37 (SINTETICAMENTE DM 37/08): OBBLIGO DI PROGETTAZIONE E CONTENUTI MINIMI DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

Le dichiarazioni di conformità alla regola dell’arte, così denominata dall’articolo 5 del Decreto 27 marzo 2008, nr 37 (sinteticamente DM 37/08) risulta essere un allegato obbligatorio di moltissimi adempimenti quali:

  • ottenimento di agibilità o abitabilità degli edifici;
  • documento di Valutazione del Rischio (DVR) o Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ai sensi del D.lgs. 81-2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • contratti di gestione e manutenzione degli impianti;
  • compravendita o locazione degli immobili.

Nonostante siano ormai passati più di 9 anni dalla pubblicazione del DM 37-08, da parte degli utenti finali, si sente ancora il bisogno di chiarezza in merito alla documentazione accompagnatoria da ottenere dall’impresa installatrice.

In una serie di articoli si vogliono approfondire alcuni aspetti relativi al DM 37/08 ed in particolare in riferimento a:

  • Campo di applicazione e abilitazione delle imprese installatrici;
  • Interventi soggetti a rilascio della Dichiarazione di conformità alla regola dell’arte;
  • Obbligo di progettazione e contenuti minimi degli elaborati di progetto;
  • Verifiche a fine lavori.

Con questo terzo articolo si vogliono esaminare i documenti ed i relativi contenuti minimi relativi al progetto dell’impianto, che come riportato nel modulo dell’allegato 1 del DM 37/08, rappresenta un allegato obbligatorio della dichiarazione di conformità.

Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del DM 37/08, il progetto risulta sempre obbligatorio in caso di nuova realizzazione, trasformazione o ampliamento, come chiaramente riportato nell’art. 5 comma 1 dello stesso Decreto. Il progetto non risulta quindi necessario nel solo caso di manutenzione straordinaria.

Lo stesso comma 1 chiarisce che, al di sotto dei limiti riportati nell’art. 5 comma 2, riassunti per comodità in tabella 1, il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa di installazione, mentre al di sopra degli stessi limiti il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica.

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 Tabella 1: limiti di competenza per la progettazione – Art. 5 comma 2 – DM 37/08

 

Come previsto dall’art. 7 comma 2 del DM 37/08, nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

La guida CEI 0-3 (ancora ferma all’edizione 1996 quando era in vigore la legge 46/90) fornisce, con l’allegato C riportato in figura 1, un esempio pratico di quello che il DM 37/08 intende per “descrizione funzionale ed effettiva dell’opera”.

Per quanto attiene la progettazione al di sopra dei limiti di tabella 2, è disponibile la guida CEI 0-2 (ancora ferma all’edizione 2002 quando era in vigore la legge 46/90), che definisce la documentazione di progetto come l’insieme dei documenti costituenti il progetto, suddivisa nei tre livelli: preliminare, definitiva ed esecutiva.

La stessa guida CEI 0-2 definisce anche:

  • documentazione finale di progetto come la documentazione finale di progetto è costituita dai documenti del progetto esecutivo, integrati con eventuali variazioni realizzate in corso d’opera.
  • documentazione finale di impianto come la documentazione finale di impianto è costituita dalla dichiarazione di conformità alla regola d’arte e dagli allegati obbligatori ai sensi del DM 37/08, ivi compresa la documentazione finale di progetto.

Essa comprende inoltre la documentazione fornita dai costruttori di componenti elettrici riguardante le istruzioni per l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio, la verifica dopo l’installazione, la manutenzione e, quando prevista, la documentazione specifica per l’affidabilità e manutenibilità dei componenti dell’impianto.

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 Figura 1: allegato C norma CEI 0-3 – descrizione schematica dell’impianto

  

La seguente tabella 2 è una rielaborazione della tabella della guida CEI, adeguata dallo scrivente, non tanto per il mutato riferimento legislativo (dalla legge 46/90 al DM 37/08) ma per le mutate condizioni di mercato e delle esigenze dei committenti, anche privati, sempre più attenti e competenti, che hanno assunto responsabilità crescenti nella gestione e nella manutenzione degli immobili.

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Tabella 2: documentazione di progetto – rielaborazione della tabella 3-A della guida CEI 0-2

Per ogni tipologia impiantistica, per l’iter autorizzativo è richiesto il progetto definitivo. La guida CEI 0-2 descrive il contenuto minimo dei documenti. Di particolare interesse risulta analizzare i contenuti della relazione generale in cui devono comparire tutti i punti salienti imprescindibili per la redazione di un progetto “a regola d’arte”.

 

Da sapere

Il DM 37/08 richiede sempre il progetto dell’impianto

Al di sopra dei limiti riportati all’art. 5 comma 2 del DM 37/08 il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica

Al di sotto degli stessi limiti il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. In questo caso il progetto allegato alla Dichiarazione di Conformità alla Regola dell’Arte può essere costituito da uno schema o da una descrizione schematica dell’impianto

La guida CEI 0-3 fornisce un esempio pratico di relazione schematica dell’impianto elettrico

Quando il progetto è redatto da un libero professionista, il riferimento normativo è la guida CEI 0-2 che fornisce l’elenco dei documenti di progetto e la definizione del loro contenuto, in funzione della fase progettuale, preliminare, definitiva ed esecutiva.